L’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha fornito una nota sintetica con le principali norme di interesse per i Comuni introdotte dal Decreto Energia. Il provvedimento prevede norme urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Disponibile dunque la nota sintetica dell’Anci sulla legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali”.
Si ricorda che questa legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 ed è entrata in vigore il 29 aprile 2022.
Tra le misure più importanti per i Comuni citiamo brevente le seguenti, spiegate con maggiore cura nella nota:
- Art.19 (Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione) - Art. 25 (Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) - Art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali)
- Art. 28 (Rigenerazione urbana)
- Art. 28, comma 5-bis (Modifiche al Testo unico dell’edilizia)
- Art. 35 (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)
- Art. 41 (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)
Nella nota si riporta pertanto un commento sintetico sulle norme di interesse dei Comuni e delle Città metropolitane.
NOTA INFORMATIVA SINTETICA
Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali”
PREMESSA
La legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali” – cd 1° d.l. energia- è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 ed è entrata in vigore il 29 aprile 2022.
Il provvedimento prevede norme urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Si riporta di seguito un commento sintetico sulle norme di interesse dei Comuni e delle Città metropolitane.
ART.19
(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)
La norma, intervenendo sull’art. 5, commi 3 e 8, del dlgs. 102/2014, dispone che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi predisposti per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale sia gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Agenzia del demanio o dalle strutture operative dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.
La norma prevede, altresì, che l’Agenzia del demanio, per i suddetti interventi si avvalga delle modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, come il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).
ART. 25
(Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
Per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022 – per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto – gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il comma 1 prevede l’incremento di 150 milioni di euro del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, di cui all’art. 1-septies del dl 73/2021.
Entro il 30 settembre 2022, è previsto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la determinazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Il decreto però dovrà seguire le elaborazioni effettuate dall’ISTAT e la relativa metodologia, come disposto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25- c.d. decreto sostegni ter. Le richieste di contributi seguono analoga procedura e tempistica prevista per la variazione prezzi del 2021.
L’ANCI ha chiesto con lettera al MIMS l’attivazione di un tavolo tecnico congiunto allo scopo di individuare un percorso condiviso che permetta ai Comuni di rispondere prontamente alle richieste compensative da parte delle imprese, scongiurando così il rischio di un blocco dei contratti di appalto.
ART. 27
(Contributi straordinari agli enti locali)
L’articolo 27 autorizza alcuni contributi finanziari in favore degli enti locali destinati a diverse finalità.
Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro nel 2022 il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituito per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022.
Il comma 2, per garantire la continuazione dei servizi erogati, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
Il comma 3 stabilisce che ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità o che sono stati destinatari della anticipazione e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I Comuni che sono in dissesto finanziario o risultano già beneficiari dei contributi di cui all’art. 53 del d.l. 104/2020 e successive mmii sono esclusi dal presente contributo.
Il comma 3-bis, stabilisce che le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021 della restituzione delle anticipazioni di liquidità, siano restituite al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. La rateizzazione in cinque anni si applica anche agli enti esclusi dal contributo di cui al comma 3.
Il comma 4 stabilisce che alla ripartizione dei fondi, di cui ai commi 1 e 2, tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito delle modifiche approvate in sede referente, la data di adozione del predetto decreto è stata fissata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (in luogo del 31 marzo 2022 prima previsto).
Il comma 4-bis, stabilisce che, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse di cui all’articolo in esame sono assegnate alle predette autonomie, le quali provvederanno al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
ART. 28
(Rigenerazione urbana)
Al fine di rafforzare le misure di Rigenerazione Urbana di cui all’art. 1, comma 42 della legge160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR la norma- su richiesta di ANCI- autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.
Si segnala altresì che, a seguito dell’entrata in vigore della norma de quo, il decreto del Ministero dell’interno del 4 aprile 2022 pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2022 ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria di cui al succitato decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021.
Si ricorda che i Comuni ammessi a finanziamento dovranno inviare l’atto di adesione e obbligo per via telematica entro il 16 maggio 2022.
ART. 28, comma 5-bis
(Modifiche al Testo unico dell’edilizia)
Il comma 5-bis dell’art. 28, reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e precisamente agli artt. art. 3, comma 1, lettera d) e 10 comma 1, let c).
Le modifiche chiariscono che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle aree tutelate ex lege (art. 142 del d.lgs. 42/2004), oppure il ripristino di edifici crollati o demoliti ricadenti nelle medesime aree –se attuati con modifiche di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, o con incrementi di volumetria – sono da considerarsi ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”, e sono subordinati al Permesso di Costruire.
ART. 35
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)
Per il completo raggiungimento dei milestone e target relativi alla missione M1C1 del PNRR (digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione) e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA del Ministero dell’economia e finanze. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione e previa Intesa in Conferenza Unificata sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici.
ART. 41
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)
La norma, intervenendo sull’art. 44 del d.l. 189/2016, differisce il pagamento delle rate dei mutui, concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2016 e in scadenza negli esercizi 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.